Importante chiarimento della Commissione consultiva per il monitoraggio dell’applicazione del Sismabonus per gli interventi da realizzare negli aggregati edilizi. (Parere n. 4/2021 del 13 Luglio 2021 prot. 7035).
Viene ribadito che gli “interventi di riparazione o locali”, di cui al p.to 8.4.1 del DM 17 gennaio 2018, con le precisazioni già date in altri pareri, rientrino a pieno titolo tra quelli disciplinati dal richiamato art. 16 bis, comma 1, lett. i) del DPR 917/1986 e, in particolar modo, la loro realizzazione sia di fondamentale importanza, vista anche la relativa semplicità realizzativa, nella riduzione del rischio sismico dei centri storici costituiti da aggregati.
Inoltre si ritiene che il riferimento a progetti unitari (art. 16-bis comma i) del DPR 917/1986) possa essere inteso come limitato al concetto di singola unità strutturale, una volta individuata, e non necessariamente all’intero aggregato.
Gli interventi di miglioramento (punto 8.4.2 delle NTC 2018) e adeguamento (punto 8.4.3 delle NTC 2018) dovranno invece essere riferiti alla singola unità strutturale, individuata con le modalità indicate dalle NTC 2018, anche nel caso in cui le parti soggette ad interventi non riguardassero l’intera unità strutturale.